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| PROFESSIONAL Soluzioni Integrate per Professionisti ed Aziende |
Anche quest'anno entro il 27 dicembre i contribuenti devono procedere al calcolo e al versamento dell'acconto IVA per il periodo d'imposta 2007, un adempimento che riguarda larga parte dei contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina IVA, compresi quindi i soggetti residenti all'estero, ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, e gli eredi che continuano l'esercizio dell'attività del contribuente deceduto.
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La novità riguardante l'acconto per il
periodo d'imposta 2007 è che dal 1° gennaio 2007 tutti i
titolari di partita IVA sono tenuti all'utilizzo della
modalità di pagamento in via telematica, direttamente o
tramite gli intermediari (D.P.C.M. 4 ottobre 2006). L'acconto non è in ogni caso dovuto qualora risulti inferiore a Euro 103,29. Per la determinazione dell'acconto esistono alternativamente, tre metodi:
I contribuenti hanno la facoltà di scegliere la procedura di calcolo più conveniente. Esiste poi un quarto metodo, di recente introduzione (art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311) riservato a società operanti in settori precisi. Metodo storico
La base di riferimento è data dalla
somma tra l'acconto relativo al periodo d'imposta 2006 (versato
entro il 27 dicembre 2006) ed il saldo IVA relativo al periodo
d'imposta 2006 (versato entro il 17 gennaio 2007 dai
contribuenti mensili, entro il 16 febbraio dai contribuenti
trimestrali "speciali" ed entro il 16 marzo, salvo eventuali
rateizzazioni e/o differimenti con UNICO 2007, per i
contribuenti trimestrali). Metodo analitico
Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Sebbene oneroso sotto il profilo operativo, tale metodo non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta. Metodo previsionale Termini e modalità di versamento
Gli intermediari abilitati al
servizio Entratel possono inoltre trasmettere i modelli F24, per
conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, mediante un
addebito unico sul proprio conto corrente delle somme
complessivamente dovute, senza la necessità di rendere
noti agli intermediari stessi gli estremi dei conti correnti
bancari o postali dei clienti. Ravvedimento
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a2
Dopo il
"Grillo parlante" adesso arriva lo "Scontrino
parlante"
I commi 28 e 29 della
legge 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno introdotto un'ulteriore
condizione per il riconoscimento dei benefici fiscali per l'acquisto
di medicinali. A decorrere dal 1 Luglio 2007 la spesa deve essere
certificata con fattura o scontrino c.d "parlante", da cui risultino
natura, qualita' e quantita' dei prodotti acquistati, nonche' codice
fiscale del destinatario. Tuttavia fino al 31 Dicembre 2007 la norma
consente che nel caso in cui l'acquirente non sia destinatario del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se la
tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere
riportata a mano nello scontrino fiscale direttamente dal
destinatario. Affiche' siano soddisfatti i citati requisiti e'
sufficiente che sul documento fiscale sia riportata, quale
indicazione della natura, la dizione generica di farmaco, quale
indicazione della qualita' del prodotto occorre che venga espressa
anche la denominazione del farmaco. L'Agenzia delle Entrate ha
comunicato che per superare le difficolta' di adeguamento segnalate
dai farmacisti, fino al 31 Dicembre 2007, lo scontrino parlante
potra' essere sostituito da una attestazione rilasciata dal
farmacista, contestualmente allo scontrino fiscale, nella quale
vanno specificate natura, qualita' e quantita dei prodotti venduti.
Aspettiamoci lunghe code di attesa presso le farmacie
non ancora attrezzate....
Questa
norma vorrebbe dire - sottolinea il segretario nazionale di
Federfarma Franco Caprino a margine del convegno sul ‘Ruolo della
Farmacia nella società italiana’ organizzato a Roma - cambiare
i registratori di cassa in tutte le farmacie pubbliche e private.
Ma, soprattutto, comporterebbe notevoli problemi di privacy: al
farmacista – e, cosa ancor più grave, al supermercato - rimarrebbe
infatti per due anni la matrice dello scontrino con i dati e la
lista dei consumi di ciascun utente. Per questi motivi – conclude
Caprino - Federfarma si è attivata affinché il Governo modifichi
l'obbligo dello scontrino parlante per le farmacie.
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Invio delle comunicazioni
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Novità IVA del progetto di legge Finanziaria 2008D.D.L. Finanziaria 2008
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Genitori con almeno quattro figli a carico:
Ulteriore detrazione
L’art. 1, comma 15 lett. a) della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto
un’ulteriore detrazione d’imposta di 1.200 euro per i genitori con almeno quattro figli a carico.
L’ulteriore detrazione deve essere applicata già dal periodo d’imposta 2007.
La Finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore detrazione d’imposta di 1.200 euro per i genitori con
almeno quattro figli a carico.
L’ulteriore detrazione, che si aggiunge a quelle “ordinarie” per i figli già previste dall’art. 12 del Tuir,
è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione aggiuntiva spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice.
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, l’ulteriore detrazione compete a quest’ultimo per
l’intero importo.
I predetti criteri di ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori,
diversamente da quanto previsto per le “ordinarie” detrazioni per figli a carico.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2008, n. 1, ha chiarito, inoltre, i seguenti
aspetti:
· l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come “bonus”
complessivo a beneficio della famiglia numerosa. L’importo complessivamente spettante,
quindi, non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;
· l’ulteriore detrazione, anche se non è direttamente influenzata dal reddito complessivo del
contribuente, non spetta se il contribuente, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha
diritto alle “ordinarie” detrazioni per figli a carico, in conseguenza dell’elevato reddito
complessivo;
· l’ulteriore detrazione spetta in misura intera anche se la condizione di “almeno quattro figli a
carico” sussiste soltanto per una parte dell’anno (es. la nascita del quarto figlio in corso
d’anno).
Nel caso in cui l’Irpef lorda non sia capiente, e quindi non sia possibile fruire, in tutto o in parte,
della nuova detrazione, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza.
A tal fine occorre considerare l’IRPEF lorda diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti:
· per i familiari a carico (art. 12, comma 1, del Tuir);
· per tipologie reddituali (art. 13 del Tuir);
· per gli oneri detraibili (art. 15 del Tuir);
· per canoni di locazione (art. 16 del Tuir);
· in base ad altre disposizioni normative.
Pertanto, il credito in esame è pari all’importo dell’ulteriore detrazione che non trova più capienza
nell’IRPEF lorda, dopo aver già scomputato le suddette detrazioni.
Con apposito decreto ministeriale saranno definite le modalità di erogazione dell’eventuale credito
d’imposta ai contribuenti “incapienti”.
Come si calcola il ravvedimento dei versamenti ICI 2007?
I contribuenti tenuti al pagamento della imposta comunale sugli
immobili, ICI, che non avevano optato per il versamento
dell'intero importo entro il 18 giugno scorso, avevano tempo
fino al 17 dicembre 2007 per versare il saldo ICI dovuto per
l'anno appena trascorso. Per sanare l'omesso o l'insufficiente
versamento dell'imposta, i contribuenti possono avvalersi del
ravvedimento operoso. Vediamo quali sono le condizioni per
ricorrere al ravvedimento e come si calcola.
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LE MODALITA’ DI EROGAZIONE
Con la definitiva approvazione da parte del Senato del decreto legge n. 159 del 1° ottobre
2007, è stato, fra l’altro, stabilito che una quota parte (1.900 milioni) delle risorse
provenienti dal recupero dell’evasione fiscale venga destinata a sostegno dei contribuenti
a basso reddito.
Più precisamente è stato previsto che ai soggetti passivi Irpef con un imposta netta pari a
zero nel 2006, venga erogata una somma pari a 150 euro.
Ai predetti soggetti è inoltre attribuita una ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun
familiare a carico.
Pertanto, la misura di sostegno non spetta a coloro che nell’anno 2006 risultano
fiscalmente a carico di altri soggetti.
In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che nel 2006 hanno avuto un reddito
superiore a 50mila euro.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2007 è stato ora pubblicato il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2007 nel quale vengono
stabilite le procedure per l’erogazione del bonus che di seguito si riepilogano.
A CHI SPETTA IL BONUS
I beneficiari del bonus di 150 euro sono i soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i
quali, nell’anno 2006, l’ imposta netta è risultata pari a zero ed alla formazione del
reddito complessivo hanno concorso uno o più dei seguenti redditi:
a) lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente;
b) pensione;
Servizio Politiche Fiscali UIL
2c) lavoro autonomo (redditi d’impresa e di impresa minore anche se conseguiti in forma
di partecipazione);
d) redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente.
Si rammenta che l’imposta netta è quella dovuta dopo aver scomputato dall’imposta lorda
le detrazioni d’imposta cui ciascun contribuente ha diritto
1.LE MODALITA’ DI EROGAZIONE
1 - Titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati:
a) se nel mese di dicembre 2007questi soggetti prestano l’attività lavorativa presso lo
stesso datore di lavoro del 2006, il bonus viene attribuito in via automatica, salvo
espressa rinuncia del beneficiario, dal sostituto d’imposta nel mese di dicembre 2007.
2 - Titolari di redditi da pensione
Anche a questi soggetti il bonus è attribuito in via automatica dal sostituto d’imposta
(ente previdenziale) nel mese di dicembre 2007.
3 – Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro
I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi da lavoro dipendente e
assimilati e da pensione da un sostituto d’imposta diverso da quello del 2006, possono
richiedere l’erogazione del beneficio al datore di lavoro o ente previdenziale che
corrisponde i redditi per il mese di dicembre 2007 attestando per iscritto:
1
Rigo 22 prospetto di liquidazione del modello 730 redditi 2006;Punto 5, parte B modello CUD redditi 2006;
Rigo RN17 modello unico persone fiche redditi 2006 oppure RN18 per chi ha applicato la clausola di
salvaguardia
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3a) che l’imposta netta nel 2006 è stata pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale
adempimento;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per i familiari a carico .
Analoga modalità si applica per coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro
dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre
2007, abbiano un sostituto d’imposta.
4 - Limiti del rimborso automatico del bonus
Il sostituto d’imposta attribuisce il bonus spettante solo se il monte ore disponibile nel
mese di dicembre 2007 è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti,
ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio
tributario è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati che ne
hanno fatto richiesta.
Di conseguenza ci potrà essere chi, pur avendo diritto al bonus, non se lo vede assegnato
ma dovrà richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi 2007, se a ciò obbligato, ovvero
fare una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Non tutti gli aventi diritto avranno pertanto il beneficio nello stesso momento.
5 - Richiesta in sede dichiarazione
In tutti i casi in cui il contribuente ha svolto la sua attività per un soggetto che non è
sostituto d’imposta (ad esempio colf o badante il cui datore di lavoro è un privato che non
riveste la qualifica di sostituto d’imposta), il bonus può essere richiesto in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2007.
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46 – Istanza all’Agenzia delle Entrate
I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono richiedere il
beneficio presentando una istanza all’Agenzia delle Entrate, su un apposito modulo che
verrà predisposto dall’ agenzia medesima.
7 – Restituzione del bonus non spettante
I soggetti che hanno percepito il beneficio non avendone diritto in tutto o in parte, sono
tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l’importo non spettante, nel mentre
quelli esonerati dalla dichiarazione debbono effettuare la restituzione attraverso il
modello F24.
Autoliquidazione INAIL 2007/2008
Agevolazioni per i datori di lavoro
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Finanziaria 2008: nuovo regime per i contribuenti minimi
La Finanziaria 2008
introduce, con effetto dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime
fiscale per i contribuenti minimi, con l'obiettivo di agevolare,
anche introducendo semplificazioni negli adempimenti, l'attività
di imprese ed esercenti arti e professioni che si caratterizza
per le ridotte dimensioni.
Articolo in formato
pdf circa l'analisi di convenienza
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Il decreto di approvazione del modello di “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della
produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 446/97” del 31/03/2008 al paragrafo 2.2 prevede che:
“La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione … è effettuata utilizzando il prodotto di
gestione denominato COMIRAP, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito Internet”.
Il testo del decreto, in modo difforme dalla prassi informatica dell’invio dei modelli di comunicazione e dichiarativi che
prevede che siano resi disponibili dei tracciati pubblici e dei diagnostici rilasciati da Sogei, non ha previsto
esplicitamente l’invio diretto dei file con le istanze di opzione prodotti con software commerciali.
I tecnici di Sogei hanno interpretato in modo letterale il decreto negando la possibilità di utilizzo di file di terze parti,
tuttavia in qualche momento era sembrata ipotizzabile una soluzione basata sul rilascio di specifici tracciati per
l’acquisizione con COMIRAP anche dei file prodotti dalle software house del settore, tracciati peraltro identici a quelli
prodotti dalla procedura di Sogei per l’invio con Entratel.
Nel momento in cui però Sogei ha rilasciato (in data 15/05/2008) il software di compilazione COMIRAP si è potuto
constatare che tale procedura permetteva l’importazione di una sola istanza per volta (ovvero veniva richiesto un
distinto file per ciascuna azienda che opta) e necessitava comunque che ciascun modello fosse riaperto per indicare la
data di trasmissione (dato non veniva acquisito dal file telematico, ancorché presente).
A fronte di questo scenario, Assosoftware (l’associazione che rappresenta la generalità dei produttori di software fiscale
e paghe italiani) ha richiesto all’Agenzia delle entrate la possibilità di invio diretto dei file prodotti con i software
prodotti dalle proprie associate ovvero una modifica del software COMIRAP che permettesse di importare con un'unica
operazione tutte le istanze.
A seguito di questa richiesta, l’Agenzia delle entrate ha mostrato un’apertura sia verso l’introduzione della possibilità di
inviare file non prodotti con COMIRAP che verso la concessione di una proroga dell’invio delle istanze di opzione,
ipotizzata in un mese.
Al via la «Comunicazione unica» d'impresa. Dal 20 agosto 2008, dopo una
sperimentazione di sei mesi, diventerà obbligatoria la nuova procedura
di avvio delle attività d'impresa. La procedura, dal punto di vista
burocratico, taglierà la moltitudine di pratiche e ridurrà gli
adempimenti, sostituendo i tanti documenti cartacei con i bit, grazie
alla tecnologia e a internet. «Comunicazione unica» è il progetto
informatico che unifica i diversi obblighi previsti nei confronti del
Registro imprese, dell'agenzia delle entrate, di Inps e Inail per
l'avvio di nuove attività d'impresa e per le successive modiche e
cessazioni. Ora che entrerà a regime, consentirà di ottenere
l'autorizzazione all'avvio di una nuova attività in un solo giorno.Comunicazione unica
La semplificazione è stata introdotta dalla legge n. 40/2007 che ha previsto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, demandando ad appositi decreti attuativi l'individuazione del modello da utilizzare nonché le regole tecniche per la sua presentazione e trasmissione. Il 2 novembre 2007 è arrivato il decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007) di approvazione del modello di comunicazione unica. La legge ha espressamente previsto che la nuova disciplina della comunicazione unica trovi applicazione dal 19 febbraio 2008, pertanto a partire da tale data le amministrazioni interessate hanno convenuto di avviare una sperimentazione. Il sistema della comunicazione unica è caratterizzato dall'individuazione del registro delle imprese quale punto di accesso integrato delle comunicazioni e dall'esclusività della via telematica. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. È previsto il seguente flusso operativo:
Sei mesi di provaLa semplificazione è affidata, dunque, a una procedura informatica (utilizza la tecnologia internet), entrata in vigore il 19 febbraio, attraverso la quale le imprese hanno potuto diventare operative in un giorno e assolvere, al massimo in sette giorni, come si accennava, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle imprese, Inps, Inail e Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato. Per il momento (fino al 19 agosto), la nuova procedura è operativa in via sperimentale e soltanto in alcuni territori; in pratica, gli interessati hanno facoltà (non obbligo) di utilizzarla. Durante questo periodo di sperimentazione, pertanto, è conservata anche la facoltà di utilizzare le tradizionali (ma in numero più elevato) dichiarazioni di avvio, modifica e cessazione di attività. Facoltà che, in alcuni casi, è una vera e propria necessità (obbligo), poiché nella fase sperimentale non tutte le funzionalità del sistema di comunicazione unica sono attive. In particolare, oltre al vincolo territoriale limitazioni sono previste per gli adempimenti all'Inps e all'Inail. La fase facoltativa, come più volte accennato, si concluderà il 19 agosto e dal giorno seguente la nuova procedura sarà operativa e obbligatoria sull'intero territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese. La regia del nuovo sistema è affidata alle camere di commercio che, attraverso InfoCamere, la società di informatica collegate alle Cciaa, diventano l'unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).
Come funziona
La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva. È esclusivamente telematica e coinvolge le camere di commercio, l'Agenzia delle entrate, l'Inail e l'Inps. InfoCamere ha predisposto un software gratuito denominato «ComUnica» che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. La comunicazione è firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente la presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa (Pec, si veda box in pagina). Le camere di commercio hanno predisposto un sito internet dedicato ai servizi della Comunicazione unica, all'indirizzo www.registroimprese.camcom.it. Su tale sito, tra l'altro, è possibile:
L'applicativo ComUnica guida l'utente nella compilazione e composizione delle modulistiche destinate ai vari enti, predispone il modulo principale, ovvero il modello di Comunicazione unica, da firmare digitalmente, che funge da «copertina» a tutta la pratica, e spedisce il tutto alle camere di commercio. Automaticamente vengono inviate all'indirizzo certificato (Pec) d'impresa la ricevuta di protocollo, la ricevuta della comunicazione unica, valida per l'avvio dell'impresa e la ricevuta contenente il numero di codice fiscale e/o di partita Iva attribuito dall'Agenzia delle entrate nello stesso tempo, si provvede allo smistamento, verso tutti gli altri enti coinvolti, della comunicazione unica. Entro cinque giorni la camera di commercio competente comunica l'iscrizione all'indirizzo Pec d'impresa (e al mittente della pratica) ed entro sette giorni i singoli enti (Inps e Inail) comunicano gli esiti di competenza sia all'impresa che al Registro imprese.
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